(Pubblicata   nell'ediz.  straord.  del  Bollettino  ufficiale  della
              Regione Calabria n. 79 del 3 agosto 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    1.  La  Regione,  con  la  presente  legge,  in  attuazione delle
disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496  convertito  con  modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 e
della  normativa vigente in materia ambientale a livello sia statale,
sia  regionale,  istituisce  l'Agenzia  regionale  per  la protezione
ambientale della Calabria, di seguito denominata ARPACAL.
    2.  L'ARPACAL  opera  per  la  tutela,  il controllo, il recupero
dell'ambiente   e  per  la  prevenzione  e  promozione  della  salute
collettiva,   perseguendo   l'obiettivo   dell'utilizzo  integrato  e
coordinato  delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione  e  nella  rimozione  dei  fattori di rischio per
l'uomo, per la fauna, per la flora e per l'ambiente fisico.
    3.  Con  la presente legge, nell'ambito di un sistema complessivo
di prevenzione, sono disciplinati altresi':
      a) il  riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai
controlli ambientali;
      b) le  modalita'  di coordinamento dell'ARPACAL con la Regione,
le  province,  i  comuni,  le comunita' montane, il sistema sanitario
regionale e gli altri enti pubblici e privati.
    4.   Al   completamento  del  riassetto  legislativo  in  materia
ambientale,   anche   ai   fini   del   riordino   delle   competenze
amministrative  ai  sensi  della  legge  8 giugno  1990,  n.  142, si
provvede con apposita legge regionale, entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.